La Costituzione italiana tutela la libertà personale come diritto inviolabile [1]: non è ammessa alcuna forma di ispezione, perquisizione personale o detenzione se non nei casi e nei modi stabili dalla legge e per atto motivato dell’autorità giudiziaria.

La perquisizione personale, dunque, è ammessa nei limiti tassativamente indicati dalla legge e solo in presenza di provvedimento giudiziario. Che cos’è una perquisizione?Quando può definirsi personale? Inoltre, la perquisizione personale sulle donne è un abuso? Rispondiamo a queste domande.

Perquisizione: cos’è?

La perquisizione consiste nell’attività di ricerca di una cosa da assicurare al procedimento o di una persona da arrestare. La perquisizione può essere personaleo locale: nel primo caso, essa è disposta quando vi è fondato motivo di ritenere che una persona nasconda su di sé il corpo del reato (cioè la cosa su cui è stato compiuto o con la quale si è realizzato il reato) o cose pertinenti al reato; la seconda, invece, è prevista quando vi è il fondato motivo che suddette cose si trovino in un determinato luogo ovvero che in esso possa eseguirsi l’arresto dell’imputato o dell’evaso [2].

La perquisizione, come l’ispezione, può essere disposta soltanto con decreto dell’autorità giudiziaria (giudice procedente o pubblico ministero), la quale può procedere personalmente ovvero disporre che l’atto sia compiuto da ufficiali di polizia giudiziaria delegati con lo stesso decreto.

Quando la perquisizione dà esito positivo, si procede al sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, cioè all’apprensione fisica del bene, che viene quindi sottratto a chi ne aveva la disponibilità.

Chi effettua una perquisizione personale?

Le perquisizioni possono essere effettuate soltanto dall’autorità giudiziaria o (come avviene praticamente sempre) dagli ufficiali di polizia giudiziaria. Cos’è la polizia giudiziaria?

La polizia giudiziaria si occupa, anche di propria iniziativa: di prendere notizia dei reati; di impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori; di ricercarne gli autori; di compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quantʼaltro possa servire per lʼapplicazione della legge penale [3].

Sono ufficiali di polizia giudiziaria (pertanto abilitati ad effettuare perquisizioni): i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti appartenenti alla Polizia di Stato, alla Polizia Penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato ai quali lʼordinamento delle singole Amministrazioni riconosce questa qualità; gli ufficiali superiori ed inferiori, i marescialli e brigadieri dellʼArma dei Carabinieri o della Guardia di Finanza; il Sindaco dei Comuni dove non abbia sede un Ufficio della Polizia di Stato ovvero un Comando dei Carabinieri o della Guardia di Finanza [4].

Per completezza espositiva, va aggiunto che la legge consente, nei casi di particolare necessità e urgenza, di compiere le perquisizioni anche agli agenti di polizia giudiziaria [5].

Come avviene una perquisizione personale?

Quando deve procedersi ad una qualunque perquisizione occorre che l’autorità esibisca il decreto (il famoso mandato) che autorizza le operazioni.

Ciò accade, quindi, anche in caso di perquisizione personale: prima di poter perquisire una persona la polizia deve avvisarla della possibilità di nominare un avvocato o altra persona di fiducia che siano, però, facilmente reperibili; l’autorità non è quindi tenuta ad attendere nel caso in cui il proprio avvocato venga da luogo distante. Prima di procedere alla perquisizione personale è consegnata una copia del decreto all’interessato.

Secondo la legge, la perquisizione personale è eseguita nel rispetto della dignità e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto [6]. Qualora tali prescrizioni normative non siano rispettate, sarà possibile per l’interessato esperire ricorso perCassazione contro il decreto di convalida del pubblico ministero.

L’autorità giudiziaria, nel procedere alla perquisizione locale, può disporre con decreto motivato che siano perquisite anche le persone presenti o sopraggiunte, quando ritiene che le stesse possano nascondere il corpo del reato o cose pertinenti al reato. Può inoltre ordinare che taluno non si allontani prima che le operazioni siano concluse.

Chi effettua una perquisizione personale su donne?

Secondo la legge, le perquisizioni e le ispezioni personali sono eseguite da persona dello stesso sesso di quella che vi è sottoposta, salvi i casi di impossibilità o di urgenza assoluta, oppure quando le operazioni sono eseguite da persona esercente la professione sanitaria [7]. La legge, quindi, è chiara: nel caso di perquisizione personale su una donna, competente ad eseguirla è un ufficiale dello stesso sesso. Eppure, le eccezioni sono numerose. Vediamole.

Perquisizione personale in flagranza e nei casi di urgenza

Eccezionalmente la legge consente agli ufficiali di polizia giudiziaria di procedere a perquisizione personale o locale quando, oltre ad esserci il fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino nascoste cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo o che ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini o l’evaso, ci si trovi in flagranza di reato o in un caso di evasione (cioè di fuga). In altre parole, nei casi di particolare urgenza, quando il tempo gioca a sfavore delle autorità, queste possono procedere a perquisizione anche senza il decreto di cui abbiamo parlato.

In tutti questi casi, si può derogare alla previsione secondo cui l’interessato debba essere perquisito da persona del suo stesso sesso. Una donna, pertanto, potrà essere perquisita anche da un agente di polizia giudiziaria di sesso maschile.

Si ricordi che la perquisizione può sempre essere evitata se l’interessato consegni spontaneamente la cosa oggetto di ricerca, a meno che l’autorità non ritenga utile procedere ugualmente per la completezza delle indagini [8]

Inoltre, quando si deve eseguire un’ordinanza che dispone la custodia cautelare o un ordine di carcerazione nei confronti di persona imputata o condannata per uno dei delitti per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza ovvero al fermo di una persona indiziata di delitto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere a perquisizione personale o locale se sussistono particolari motivi di urgenza che non consentono la emissione di un tempestivo decreto di perquisizione.

Nel caso di perquisizione domiciliare, poi, è possibile procedere anche fuori degli ordinari limiti temporali, cioè prima delle sette e dopo le venti [9], quando il ritardo potrebbe pregiudicarne l’esito. La polizia giudiziaria trasmette entro quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove la perquisizione è stata eseguita, il verbale delle operazioni compiute. Il pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, nelle quarantotto ore successive, convalida la perquisizione [10].

Nei casi di flagranza (cioè nell’immediatezza del fatto criminoso), la polizia giudiziaria è legittimata a procedere in deroga alle limitazioni analizzate nei paragrafi precedenti, poiché si ritiene che, in questi casi, la tempestività sia fondamentale: si immagini all’autore di un furto che, subito dopo il delitto, sia visto entrare in una casa: in questo caso la polizia potrà procedere senza prima attendere il decreto dell’autorità giudiziaria. L’intervento di quest’ultima, però, non è escluso ma semplicemente posticipato: le operazioni compiute, infatti, dovranno comunque essere convalidate nei successivi giorni dal pubblico ministero competente. Se il p.m. ritiene che le operazioni siano state eseguite in assenza dei presupposti di legge (ad esempio, non v’era flagranza di reato oppure il verbale è stato trasmesso dopo le quarantotto ore), la convalida sarà negata e tutte le indagini compiute saranno inutilizzabili.

La legge prevede altre ipotesi in cui l’autorità può perquisire senza necessità del decreto. Sono possibili perquisizioni: di persone, locali, automobili, bagagli ed effetti personali per prevenire o reprimere il traffico di droga [11]; quando vi è fondato motivo di credere che ci siano armi, munizioni o esplosivi, persona ricercata, evaso in relazione a determinati delitti di associazione mafiosa, traffico di droga o delitti con finalità di terrorismo [12].

Perquisizione personale su donne: quando è abuso?

Il problema che questo articolo intende affrontare è quello della perquisizione su persona di sesso femminile. In questa ipotesi, come detto, occorre che le operazioni siano compiute da un ufficiale di polizia giudiziaria donna, nel rispetto del pudore e della dignità della persona perquisita.

L’abuso scatta nel momento in cui l’ufficiale di p.g. dovesse andare oltre i limiti del mandato conferitogli dall’autorità giudiziaria, ovvero dovesse ledere la dignità o il pudore della persona perquisita. In questo caso, come già ricordato, è possibile ricorrere alla Suprema Corte di Cassazione contro il decreto di convalida abnorme, oltre che sporgere denuncia.

La legge, infatti, punisce con la reclusione fino a un anno il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, esegue una perquisizione o una ispezione personale [13]. Secondo la giurisprudenza, il reato in oggetto si configura non solo quando siano in concreto assenti le condizioni richieste dalla legge per il compimento dell’atto, ma anche quando esso sia realizzato con modalità illegali 14].

La stessa sentenza ha altresì stabilito che l’esecuzione di una perquisizione con modalità violente, tali da provocare lesioni sulla persona del soggetto perquisito, integra unicamente il reato di lesioni personali volontarie aggravate dalla qualità di pubblico ufficiale, restando in esso assorbito il delitto di perquisizione arbitraria.

È chiaro, poi, che se la perquisizione personale dovesse addirittura violare la sfera sessuale della donna perquisita, potrà essere sporta denuncia per violenza sessuale[15].

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