Se vuoi tutelare un tuo diritto o vuoi chiedere giustizia in tribunale, dovrai affidarti a un legale. Il problema è che l’avvocato costa, così come onerose sono le spese processuali che dovrai inizialmente sopportare. Come senz’altro saprai, per bussare alle porte del tribunale non solo occorre pagare la parcella al tuo avvocato, ma anche versare le spese iniziali che occorrono per iscrivere una causa a ruolo (contributo unificato, marca da bollo, notifiche, ecc.). Ora, se queste spese fossero inderogabili, la giustizia sarebbe accessibile solamente a chi può permettersela: cioè, ai più ricchi. Per la Costituzione italiana non è così: secondo la nostra carta fondamentale, la difesa è un diritto inviolabile garantito a tutti, anche ai meno abbienti, in ogni stato e grado del procedimento. Questo significa che la legge prevede degli istituti specifici volti a proteggere le persone con un reddito particolarmente basso, garantendo loro la possibilità di poter comunque essere assistiti da un avvocato, il quale verrà pagato dallo Stato al termine dell’incarico. Sto parlando del patrocinio a spese dello Stato, comunemente chiamato anche gratuito patrocinio: avvalendoti di tale strumento, potrai ottenere l’assistenza di un difensore senza alcun esborso, in quanto è lo Stato italiano a sobbarcarsi tutto, anche le spese di giudizio e quelle di notifica. Il patrocinio a spese dello Stato, però, non può essere chiesto sempre: ci sono dei casi che vanno al di là dei limiti che la legge ha previsto per potervi accedere. Se sei interessato a quello che ho detto finora, ti invito a proseguire nella lettura per vedere insieme cosa copre il gratuito patrocinio.

Patrocinio a spese dello Stato: cos’è?

Prima di scoprire cosa copre il gratuito patrocinio, devo per forza dirti in cosa consiste il patrocinio a spese dello Stato. Il gratuito patrocinio consente anche a chi non ha i mezzi economici per farvi fronte di essere assistiti in un procedimento giudiziario da un avvocato la cui parcella verrà pagata dallo Stato. Il gratuito patrocinio è un istituto che trova riferimento direttamente nella Costituzione, secondo cui sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione [1]. La legge prevede che si possa accedere al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario [2].

Attualmente, può essere ammesso al patrocinio gratuito chiunque sia titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a 11.528,41 euro (i limiti di reddito sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione dell’indice dei prezzi accertata dall’Istat). Se l’istante convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’interessato. In questa circostanza, però, il limite di reddito sopra indicato è aumentato di 1.032,91 euro per ogni familiare convivente.

Per quali processi può essere chiesto il gratuito patrocinio?

Secondo la legge, è assicurato il gratuito patrocinio nel processo penale per la difesa di chi è indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile oppure civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

È, inoltre, assicurato il gratuito patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate. In poche parole, la persona non abbiente potrà sempre avere un difensore che lo assista, purché la causa che intende intraprendere non sia palesemente infondata, cioè pretestuosa e priva di possibilità di riuscita.

Gratuito patrocinio: come richiederlo?

Abbiamo compreso che il gratuito patrocinio copre i processi elencati; vediamo ora come chiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Accertata la sussistenza dei requisiti sopra menzionati, l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio deve essere inoltrata dall’avvocato di fiducia. Le modalità sono diverse a seconda che si tratti di procedimento civile o penale:

  • nel primo caso, l’istanza di ammissione va presentata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del luogo in cui deve incardinarsi il processo. Allo stato, gran parte dei Consigli dell’Ordine accettano solamente l’invio telematico;
  • nel secondo caso, invece, l’istanza deve essere presentata all’ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo.

Quando non si può accedere al gratuito patrocinio?

Il gratuito patrocinio non copre ogni condizione economica disagiata: in particolare, secondo la legge, ci sono persone che, nonostante la condizione di precarietà economica, non sono ammessi al patrocinio a spese dello Stato per via dei gravi crimini che hanno commesso. Ed infatti, non possono accedere al gratuito patrocinio i soggetti che, pur essendo non abbienti, sono stati condannati con sentenza definitiva per i seguenti fatti:

  • reati di associazione di stampo mafioso,
  • associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
  • spaccio di sostanze stupefacenti;
  • associazione dedita al narcotraffico;
  • reati commessi avvalendosi degli strumenti intimidatori tipici delle associazioni mafiose oppure per favorire una di dette associazioni.

Gratuito patrocinio: ammissione in casi particolari

Alle restrizioni appena enunciate fanno da contrappeso le agevolazioni previste per specifiche categorie di persone. Le vittime dei reati di maltrattamenti in famiglia, pratiche di mutilazione degli organi genitali, violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo, atti sessuali con minorenni e atti persecutori (cosiddetto stalking), nonché di determinati reati commessi a danno di minori, sono sempre ammessi al gratuito patrocinio, anche se superino la soglia stabilita.

Gratuito patrocinio: chi paga le spese di controparte?

È noto a tutti che, al termine di un processo, la parte soccombente è chiamata (di norma) a pagare le spese processuali sopportate dalla parte vittoriosa, tra cui anche le spese legate alla parcella dell’avvocato. Devi sapere, infatti, che quando il giudice si pronuncia sul caso che gli è stato sottoposto,  può condannare la parte che ha avuto torto al pagamento di tutte le spese di lite, compreso l’onorario del difensore della parte che ha avuto ragione.

Orbene, il fatto di aver ottenuto il gratuito patrocinio non dispensa il beneficiario (cioè, la persona non abbiente) dall’obbligo di pagare le spese processuali all’avversario in caso di sconfitta: una situazione di reddito scarso o nullo, infatti, non giustifica l’aver intrapreso una causa temeraria. Per questa ragione, il giudice può condannare la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a restituire i costi del giudizio sopportati dall’avversario. Se così non fosse, ogni persona con reddito basso si sentirebbe legittimata a intraprendere cause velleitarie (nel mondo del diritto si parla di “lite temeraria”) perché protetto dal gratuito patrocinio, cioè dalla sicurezza che sia sempre lo Stato, in un caso o nell’altro, a sostenere tutte le spese.

In pratica, avviene ciò:

  • se la parte ammessa al gratuito patrocinio vince il giudizio: le spese processuali saranno tutte a carico dello Stato che, eventualmente, si rivale nei confronti della controparte soccombente per recuperarle;
  • se la parte ammessa al gratuito patrocinio perde il giudizio: se non c’è condanna alle spese, allora questa non deve sostenere spese poiché il suo avvocato viene pagato dallo Stato; viceversa, se c’è condanna alle spese la parte ammessa al gratuito dovrà pagarle e, quindi, corrispondere l’importo stabilito dalla sentenza in favore della controparte (o del suo avvocato).

La Corte di Cassazione ha precisato diverse volte che il gratuito patrocinioconsente solo il pagamento del proprio difensore e l’anticipazione delle spese da parte dello Stato, senza mai modificar la regola generale secondo cui il soccombente deve sopportare l’onere di rifondere le spese legali al vincitore [3].

Nelle cause che vengono definite per transazione, tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle spese prenotate a debito ed è vietato accollarle al soggetto ammesso al gratuito patrocinio. Ogni patto contrario è nullo.

Gratuito patrocinio: copre le spese stragiudiziali?

Come ben sai, un avvocato non si occupa solamente di stare in udienza, cioè di andare in tribunale, ma anche di tutto quanto sta intorno ad una controversia. In altre parole, spesso l’avvocato è chiamato a mediare, a redigere contratti o altre scritture private, ad assistere il cliente nello studio di un particolare caso, ecc. Tutta questa attività, definita stragiudiziale proprio perché avviene al di fuori del giudizio, deve comunque essere retribuita al professionista; ma da chi? Il gratuito patrocinio copre anche le spese stragiudiziali?

Sul punto si è espressa la Corte di Cassazione, al quale ha stabilito che il patrocinio a spese dello Stato riguarda esclusivamente la difesa in giudizio, non potendo coprire anche l’attività stragiudiziale che non sia direttamente collegata allo stesso giudizio [4]. Cosa significa? Vuol dire che il gratuito patrocinio copre solamente l’attività dell’avvocato in tribunale? Non proprio. Con questa pronuncia, la Suprema Corte ha detto che rientra nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato (e pertanto l’avvocato ha diritto ad essere pagato) l’attività stragiudiziale che sia strettamente legata alla successiva attività giudiziale. In altre parole, tutto ciò che l’avvocato compie al di fuori delle aule di giustizia (ad esempio: studio della controversia, redazione degli atti da presentare al giudice, ecc.) gli verrà riconosciuto se è strumentale al mandato conferitogli per esercitare l’azione legale in tribunale. Non a caso, la legge dice che «l’ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse»[5]. L’attività stragiudiziale diversa da quest’ultima, invece, resta fuori dal gratuito patrocinio: ciò significa che l’avvocato dovrà essere pagato, in questo caso, dal cliente, il quale deve quindi essere consapevole che il gratuito patrocinio non copre tutte quelle richieste che resteranno fuori dalle aule di giustizia.

Il gratuito patrocinio copre la mediazione obbligatoria?

Probabilmente saprai che da qualche anno, al fine di decurtare il numero di cause pendenti davanti ai tribunali italiani, la legge ha imposto alle parti che intendono intraprendere un contenzioso di tentare la via della soluzione bonaria: in altre parole, puoi accedere al tribunale solamente se hai tentato di mediare o di conciliare. Sorge quindi una domanda: il gratuito patrocinio copre anche la mediazione? Secondo la giurisprudenza, sì. La legge, come detto, ha introdotto delle ipotesi obbligatorie di mediazione, in cui la parte non può adire il tribunale se prima non ha tentato la via della soluzione conciliativa. Poiché la mediazione è stata imposta dalla legge [6], quasi come appendice preventiva del procedimento, è giusto che le spese della stessa siano poste a carico dello Stato ogniqualvolta la parte abbia i requisiti per accedere al patrocinio a spese dello Stato. In questa ipotesi, le spese verranno liquidate al difensore dal tribunale territorialmente competente, sia che la mediazione si sia conclusa negativamente, sia nel caso in cui sia stata esperita vittoriosamente.

Deve però dirsi che l’orientamento [7] che ritiene possibile beneficiare del gratuito patrocinio anche nel caso di mediazione obbligatoria non è consolidato: la legge, infatti, nulla dice al riguardo, limitandosi a prevedere che, per la persona non abbiente che è in possesso dei requisiti per essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato è previsto solamente l’esonero dal versamento dell’indennità a favore dell’organismo di mediazione.

Il gratuito patrocinio copre la negoziazione assistita?

Molto simile alla mediazione è la negoziazione assistita, che è il tentativo di conciliazione fatto non davanti ad un organismo di mediazione ma direttamente tra gli avvocati delle parti coinvolte nella controversia. In questo caso, però, non ci sono dubbi: è la stessa legge a prevedere che il gratuito patrocinio copre le ipotesi di negoziazione assistita obbligatoria.

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