Hai preso un’auto a noleggio per una settimana in attesa che la tua venga aggiustata dall’officina. Un giorno hai ricevuto una multa per divieto di sosta. Hai trovato il verbale sul tergicristalli lasciato dal vigile urbano qualche minuto prima quando tu non c’eri. Sicuro che la contravvenzione non arriverà mai a casa tua, hai fatto finta di nulla. Il verbale verrà infatti inviato al domicilio del proprietario del veicolo: non certo tu, quindi, ma la società di autonoleggio. Peraltro il contratto che hai firmato con quest’ultima non fa menzione di alcuna responsabilità da parte del conducente per eventuali infrazioni al codice della strada. Insomma, sei certo di non dover pagare nulla. E invece un giorno bussa alla tua porta il postino e ti consegna una raccomandata con dentro la multa. Capire come ha fatto il gestore del parcheggio a rintracciarti non è difficile: glielo ha sicuramente fornito la società di noleggio a cui, in prima battuta, si è rivolto per l’invio della contravvenzione. Solo ora ti poni serialmente il problema di chi paga la multa per l’auto a noleggio. La risposta è stata data dalla Cassazione qualche giorno fa [1].
L’ordinanza in commento è particolarmente interessante in questo periodo in cui si parla tanto di car sharing e di leasing di auto. Facciamo sempre più ricorso a questi strumenti contrattuali che consentono di utilizzare un veicolo altrui senza accollarsi gli ingenti costi connessi alla proprietà (bollo, assicurazione, manutenzione). Ma così come è facile prendere un’auto a noleggio, è altrettanto semplice cadere in qualche infrazione e ricevere delle multe. È fin troppo intuitivo pensare che di queste debba rispondere l’effettivo conducente e non (solo) il proprietario: diversamente avremmo trovato il modo per violare impunemente il codice della strada e sfrecciare sereni davanti agli autovelox. Difatti ecco qual è stata, in proposito, la risposta della Cassazione in merito alla domanda: chi paga la multa per l’auto a noleggio?
La soluzione è diversa a seconda che la contravvenzione venga notificata immediatamente al trasgressore (per essere questi bloccato sul momento dalla polizia) o spedita a casa in un successivo momento.
A chi arriva la multa in caso di auto a noleggio?
Nel caso in cui non sia possibile fermare subito il trasgressore, l’autorità che ha elevato il verbale procede alla identificazione del proprietario dell’auto a cui deve spedire il verbale. A tal fine rileva la sua identità da una verifica sul Pra, il pubblico registro automobilistico. In questo modo risale alla società di noleggio, di leasing o di car sharing. Dunque la multa viene inviata, almeno in prima battuta, a quest’ultimo soggetto, benché non sia una persona fisica ma una persona giuridica.
Il proprietario (la società) è sempre tenuto a pagare la multa ma, insieme a lui, lo è anche l’effettivo responsabile. Si parla di responsabilità in solido: significa che l’amministrazione può chiedere l’integrale pagamento indifferentemente all’uno o all’altro. Infatti la società di autonoleggio deve, nei 60 giorni successivi al ricevimento della raccomandata, fornire alle autorità l’identità dell’effettivo conducente, vero trasgressore. E le autorità, nei 90 giorni successivi, devono comunicare a quest’ultimo il verbale. Il conducente, a sua volta, può decidere di pagare o di fare ricorso nei successivi 30 giorni al giudice di pace.
Se la multa è contestata immediatamente chi deve pagare?
Diverso è il caso in cui la contravvenzione è contestata immediatamente al trasgressore perché questi viene fermato sul momento dalle forze di polizia. In tale ipotesi c’è subito la certezza delle generalità del responsabile (da questi fornite al momento e riportate sul verbale). La contravvenzione gli viene consegnata e tanto vale come notifica; la stessa però sarà spedita anche alla società di autonoleggio in quanto responsabile in solido.
Nel caso in cui il trasgressore proceda al pagamento diretto della contravvenzione perde la possibilità di fare ricorso, in quanto il pagamento della multa rende vana la sua impugnazione. Ovviamente in ogni caso, la decurtazione di punti sulla patente sarà a carico del conducente e non del proprietario dell’auto.
Sintetizzando possiamo dire che l’obbligato diretto a pagare la multa per l’auto a noleggio è sempre l’utilizzatore, che è anche effettivo conducente. Tuttavia, la società è responsabile in solido e riceve comunque il verbale. Con questa differenza: se nel caso di contravvenzione non contestata immediatamente la multa arriva prima alla società e solo dopo, con la collaborazione di quest’ultima, al trasgressore, nel caso di multa contestata al momento, la notifica è effettuata prima al trasgressore (con la consegna diretta) e poi alla società.
La ragione di questa disciplina è abbastanza semplice. La responsabilità amministrativa, al pari di quella penale, è personale. Significa che non può essere addossata ad altri soggetti. Tutt’al più il proprietario è considerato responsabile in solido per le infrazioni commesse dall’effettivo utilizzatore. Nel caso del divieto di sosta – ma l’ipotesi si estende a qualsiasi tipo di multe – il contratto di parcheggio è stipulato dal conducente che ha in uso la vettura, e non dal proprietario della stessa (la società di autonoleggio). Resta dunque irrilevante la proprietà formale del veicolo ai fini della richiesta di pagamento del parcheggio. E ciò vale sia quando si sosta su un parcheggio privato che pubblico.
note
[1] Cass. ord. n. 1913/18 del 25.07.2018.
Sentenza
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 14 dicembre 2017 – 25 luglio 2018, n. 19713
Presidente Amendola – Relatore D’Arrigo
Ritenuto
D.S. , gestore di un parcheggio a pagamento, ottenne dal giudice di pace di Taormina (ME) la condanna dell’Avis Budget Italia s.p.a. al pagamento dell’importo di Euro 26,00, relativa ad una sosta non pagata. Avendo il giudice di pace rigettato l’opposizione proposta dall’Avis, quest’ultima impugnò la sentenza innanzi al Tribunale di Messina.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale, riformando la decisione di primo grado, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’Avis, ritenendo che del mancato pagamento del prezzo del parcheggio dovesse rispondere colui che aveva noleggiato il veicolo. Di conseguenza, ha rigettato la domanda proposta da D. , condannandolo alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Avverso tale sentenza il D. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi.
L’Avis Budget Italia s.p.a. ha resistito con controricorso.
Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ. (come modificato dal comma 1, lett. e), dell’art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla l. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.
Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive, sebbene quelle del D. siano pervenute fuori termine.
Considerato
In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata.
Il ricorso è inammissibile.
Con il primo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione “di norme di diritto” non meglio precisate.
Il ricorso è dunque carente del requisito di ammissibilità di cui all’art. 366, comma primo, n. 4, cod. proc. civ.
Giova peraltro osservare che la carenza non è solamente formale. La lettura del motivo, che affronta molteplici questioni (compresa quella della natura del contratto di parcheggio) irrilevanti ai fini della decisione, rende davvero problematica l’identificazione delle norme che il D. assume violate, fermo restando che non è compito della Corte di cassazione colmare le deficienze del ricorso sostituendosi al ricorrente nell’individuazione di possibili violazioni di legge.
Ad ogni modo, la ratio decidendi della sentenza impugnata risiede nell’affermazione secondo cui il contratto di parcheggio viene stipulato dal conducente che ha in uso la vettura e non dal suo proprietario. Avverso tale decisione il D. non si pone in effettivo rapporto dialettico, limitandosi, per un verso, ad affermare che egli è concessionario di un’area di parcheggio pubblico (senza precisare che ricaduta possa avere la natura privata o pubblica del parcheggio sulla problematica in esame) e, per altro verso, a richiamare alcune sentenze di questa Corte non pertinenti, in quanto relative al diverso caso in cui non è noto chi abbia in uso il veicolo (in questo caso, invece, è pacifico che la vettura fosse stata noleggiata da tale R.F. ).
Con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione che, com’è noto, a seguito della riforma dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. non figura più fra i motivi di ricorso per cassazione per le sentenze pubblicate dall’11 settembre 2012.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385, comma primo, cod. proc. civ., nella misura indicata nel dispositivo.
Ricorrono altresì i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sicché va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già dovuto per l’impugnazione da lui proposta.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 255,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.